venerdì 22 novembre 2013

Autodichia, la “zona franca” dello Stato nello Stato: ecco dove non entrano i giudici

Il principio giuridico a garanzia dell’indipendenza degli organi costituzionali è stato trasformato in uno strumento di privilegio, dove chi produce le leggi è dispensato dal rispettarle. E nessuno tocca la sottrazione alla legge ordinaria e a qualunque forma di controllo esterno, dalla magistratura alla Corte dei Conti


da il fatto Quotidiano: http://www.ilfattoquotidiano.it/2013/11/22/dal-parlamento-al-quirinale-nella-zona-franca-vietata-a-finanza-giudici-e-corte-dei-conti/776990/
E’ inutile girarci intorno, in Italia c’è uno Stato nello Stato. E, attenzione, non è San Marino non è il Vaticano. La zona franca dove non entrano guardia di finanza, magistratura ordinaria e contabile e neppure il giudice del lavoro è tutta nel centro di Roma, prolifera nel cuore stesso della nostra bella e vituperata democrazia. I suoi confini triangolano tra le assemblee elettive di Camera e Senato, il Quirinale e gli organi costituzionali. Cos’hanno in comune? Il fatto che incidentalmente, da dentro, s’illuminano spiragli su decisioni, conti e costi che destano improvviso scandalo: lo stipendio stellare del funzionario inamovibile, la nomina discutibile, l’appalto opaco che sfugge al controllo della Corte dei Conti, fino alla gestione dei bilanci interni che è tanto autonoma e inconoscibile nei dettagli da consentire a chi li firma di proclamare grandi risparmi che si rivelano, puntualmente, falsi. La breccia si richiude subito, senza disturbare troppo gli inquilini, fino al prossimo lampo di cronaca. La chiave della sacra porta dello “Stato nello Stato” ha incisa una parola antica e carica di suggestioni: “Autodichia”. E che significa? Neppure chi ne beneficia – onorevoli, funzionari e dipendenti degli alti organi dello Stato – lo sa esattamente. Per lo Zanichelli è la “potestà riconosciuta alle Camere e alla Corte Costituzionale di giudicare, sostituendosi in ciò agli organi della giustizia amministrativa, sulle controversie relative al rapporto di impiego del personale da essi dipendente”.
Ma anche di regolare gli appalti lontano dalle maglie del codice dei contratti pubblici e dai controlli della Corte dei Conti. Nasce dal potere di giudicare ammissibilità e permanenza di un proprio membro anche di fronte alle richieste della giustizia ordinaria: ma mentre questo si ricava in Costituzione (art. 66 anche se tutte le revisioni costituzionali proposte cercano di superarlo), il principio ha dato luogo ad una estensione– mai introdotta espressamente nell’ordinamento – che sottrae alla legge ordinaria perfino le funzioni amministrative, che nulla hanno a che vedere con l’esercizio delle funzioni costituzionali. Gli esperti di diritto hanno spesso dibattuto l’argomento. Chi difendendo a spada tratta un principio nato per una ragione nobile di autonomia e indipendenza della rappresentanza politica dall’ingerenza di altri poteri (in origine quello monarchico, poi giudiziario). Chi perorando possibili contrappesi o denunciando gli effetti deleteri dell’autodichia sulla vita democratica.
I radicali Irene Testa e Alessandro Gerardi ne hanno scritto un libro (“Parlamento zona franca. Le camere e lo scudo dell’autodichia”, edito da Rubbettino) che spiega, tra cronaca politica e analisi giuridica, quanto siamo lontani dalle nobili origini. Persa la ragione storica resta quella politica, intesa come potere dei partiti e dei singoli che ne fanno parte “contro” le regole e le leggi che governano il resto della società. Il giurista Santi Romano dava questa interpretazione dell’autodichia: “Il falso dogma dell’onnipotenza parlamentare, congiunto a quello della divisione dei poteri ha contribuito a fare del Parlamento uno Stato entro lo Stato, un corpo chiuso ed indipendente, cui si è persino negata la qualità di organo statale, facendolo invece un organo di una democrazia giuridicamente immaginaria e un rappresentante, specie per il mezzo della Camera elettiva, della volontà sovrana del popolo, non immedesimata con quella dello Stato, ma concepita in antitesi, talvolta in vera lotta, con questa”.
Correva l’anno 1898. E da allora non è cambiato nulla, anzi. In 67 anni di vita repubblicana l’istituto è stato applicato, esteso e piegato a scopi molto meno “alti”. Da principio di garanzia dell’organo l’autodichia è diventato uno strumento di privilegio per chi ne fa parte: è il dna della Casta, la particella primordiale del privilegio e della rendita di posizione. “Sembra un vezzo, una reminiscenza per storici o un’argomentazione da accademici e giuristi”, spiega Irene Testa “e invece è il cuore stesso del problema Italia, quello che ha consentito e consente al sistema partitocratico di vivere, alimentarsi, e diffondersi corrompendo ogni anfratto della vita pubblica”.
L’autodichia all’italiana condiziona, altera e distorce lo stato di diritto a vantaggio di alcuni e a danno di tutti. Il tema è entrato, in parte, nell’agenda dei 10 saggi chiamati da Napolitano a fornire, tra le altre, embrionali ipotesi di riforma dell’architettura costituzionale. Il loro intervento si è però limitato a proporre una modifica all’articolo 66 nella direzione di “attribuire a un giudice indipendente e imparziale il giudizio sulle cause sopraggiunte di ineleggibilità e di incompatibilità”. L’accordo è stato possibile su quel punto perché “era evidente a tutti che il problema del Parlamento che decide su se stesso si dimostra insolubile”, spiega Stefano Ceccanti (Pd), costituzionalista e membro della Giunta per il Regolamento del Senato. Ma anche questa indicazione potrebbe restare lettera morta. “Tutto dipende da quello che accadrà nei prossimi mesi – spiega – Stiamo aspettando l’ultima lettura della legge di procedura, che dovrebbe avvenire a dicembre e una volta avvenuta si dovrebbe passare alla discussione sui contenuti e a quel punto il governo e le forze politiche dovrebbero presentare il testo”.
Non si sa quando, insomma, ma lo Stato nello Stato sembra disposto a cedere un pezzo della sua autonomia. Si tiene ben stretta però quella che esercita su altri fronti non meno rilevanti che potrebbero tranquillamente essere normati con legge ordinaria: nessuna ipotesi è balenata, ad esempio, relativamente agli aspetti contabili-amministrativi, al potere di organizzare uffici, servizi e nominare dipendenti attraverso insindacabili regolamenti interni. “La complessità su questi nodi è legata al fatto che le vie per limitare l’autodichia senza comprimere l’autonomia dell’organo costituzionale tocca trovarle caso per caso”, spiega Ceccanti. “Ciascuna di quelle prerogative richiede di calibrare due esigenze: quella di individuare forme neutre ed esterne di controllo e quella di garantire l’autonomia dei vari organi senza subordinarli a ulteriori poteri che ne possano limitare l’indipendenza. Sulle spese dei gruppi, ad esempio, abbiamo stabilito nella scorsa legislatura di rendere obbligatoria la pubblicazione online dei rendiconti. Affidarne l’esame alla magistratura contabile avrebbe comportato il rischio di un conflitto tra potere legislativo e giudiziario. Abbiamo optato per una soluzione meno problematica che fa leva sull’effetto di deterrenza dato dalla visibilità esterna”. Intanto, nell’impossibilità di trovare la quadra generale sull’autodichia e le sue degenerazioni, lo Stato nello Stato continua a dettar legge. E a farla valere esclusivamente fuori dal portone dei suoi Palazzi.

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